La legge 2/2009 prevede che tutti i Professionisti iscritti a Ordini o Albi si dotino di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’Ordine TSRM-PSTRP di CZ-KR-VV ha messo a disposizione di tutti gli iscritti una casella PEC gratuita.

La richiesta deve essere inviata a catanzaro@tsrm.org

Gli iscritti che non vogliono usufruire della PEC dell’Ordine, devono comunicare la propria PEC alla segreteria (catanzaro@tsrm.org) Si ricorda che le comunicazioni tra Ordine e propri Iscritti riguaranti atti e/o provvedimenti, devono avvenire esclusivamente tramite la posta elettronica certificata, che ha valore di raccomandata.

  • Modalità di attivazione PEC clicca qui:

Per l’attivazione PEC, il professionista dovrà inserire il nome utente composto da :

nome.cognome@pec.tsrm-pstrp.org e cliccare su “Recupera password”. Il sistema richiederà l’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del codice fiscale. Una volta inoltrato l’invio il professionista riceverà sulla propria mail ordinaria un link per l’attivazione dell’account.

(COLLEGAMENTO AL SITO ARUBA PEC)

LA NORMATIVA:

Il decreto Semplificazioni (D.L.  n. 76/2020) ha introdotto nuove caratteristiche che vanno a modificare la nota normativa esistente (DPR 11 Febbraio 2005 n.68, art. 16 del D.L. n. 185/2008) in merito all’obbligo, da parte di tutti i Professionisti di possedere un domicilio digitale pubblico, ovvero la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Con il nuovo Decreto infatti:

Gli Ordini, quindi, devono  formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC (“domicilio digitale”) agli iscritti che non abbiano effettuato ancora la comunicazione, informandoli che in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020).

L’art. 37 del decreto Semplificazioni (D.L.  n. 76/2020) ha introdotto anche un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, obbligo stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 185/2008.

Nello specifico, è stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo PEC (“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale. Anche per le imprese iscritte al registro, Società tra Professionisti incluse, vige l’obbligo di comunicare la Pec all’Ordine e nel loro caso, per inadempienze, c’è una sanzione pecuniaria fino a 2.064 euro

In caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal D.L. n. 76/2020 in vigore dal 16 luglio .

La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC.